11 Giugno 2009

Questione di Democrazia

Ricevo e diffondo...perchè forse forse un cittadino italiano (utilizzatore di internet oppure no) certe cose dovrebbe saperle.

Ieri nel voto finale al Senato che ha approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza (disegno di legge 733), tra gli altri provvedimenti, con un emendamento del senatore Gianpiero D’Alia (UDC), è stato introdotto l‘articolo 50-bis, “Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet“. Il testo la prossima settimana approderà alla Camera. E nel testo approdato alla Camera l’articolo è diventato il nr. 60.

In pratica se un qualunque cittadino che magari scrive un blog dovesse invitare a disobbedire a una legge che ritiene ingiusta, i provider dovranno bloccarlo. Questo provvedimento può obbligare i provider a oscurare un sito ovunque si trovi, anche se all’estero. Il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività del blogger, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine. L’attività di filtraggio imposta dovrebbe avvenire entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 per i provider e il carcere per i blogger da 1 a 5 anni per l’istigazione a delinquere e per l’apologia di reato, da 6 mesi a 5 anni per l’istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico o all’odio fra le classi sociali. Immaginate come potrebbero essere ripuliti i motori di ricerca da tutti i link scomodi per la Casta con questa legge?

Si stanno dotando delle armi per bloccare in Italia Facebook, Youtube, il blog di Beppe Grillo e tutta l’ informazione libera che viaggia in rete e che nel nostro Paese è ormai l’unica fonte informativa non censurata. Vi ricordo che il nostro è l’ unico Paese al mondo, dove una media company, Mediaset, ha chiesto 500 milioni di risarcimento a YouTube. Vi rendete conto? Quindi il Governo interviene per l’ennesima volta, in una materia che vede un’impresa del presidente del Consiglio in conflitto giudiziario e d’interessi.

Dopo la proposta di legge Cassinelli e l’istituzione di una commissione contro la pirateria digitale e multimediale che tra poco meno di 60 giorni dovrà presentare al Parlamento un testo di legge su questa materia, questo emendamento al “pacchetto sicurezza” di fatto rende esplicito il progetto del Governo di “normalizzare” il fenomeno che intorno ad internet sta facendo crescere un sistema di relazioni e informazioni sempre più capillari che non si riesce a dominare.

Obama ha vinto le elezioni grazie ad internet? Chi non può farlo pensa bene di censurarlo e di far diventare l’Italia come la Cina e la Birmania.

Oggi gli unici media che hanno fatto rimbalzare questa notizia sono stati Beppe Grillo dalle colonne del suo blog e la rivista specializzata Punto Informatico. Fate girare questa notizia il più possibile. E’ ora di svegliare le coscienze addormentate degli italiani. E’ in gioco davvero la democrazia.



Ora...da quanto ho capito (da ricerche online) "Ieri" coincide con il 06/06/2009.
Qui di seguito riporto il testo copiato e incollato dal sito del Senato della Repubblica.

Proposta di modifica n. 50.0.100 al DDL n. 733

50.0.100 (testo 3)

D'ALIA

Approvato

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecitecompiuta a mezzo internet)

        1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

        2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

        3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

        4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.

        5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».


Una volta letto ciò, se avete ancora un po' di curiosità, vi incollo un articolo preso da apogeonline.com:

Reati d'opinione in internet

Fact check: il 50-bis secondo D’Alia

di Elvira Berlingieri

11/02/2009

In un’intervista al giornalista Alessandro Gilioli (L’espresso), il senatore Gianpiero D’Alia entra nei dettagli del contestato articolo 50-bis del decreto sicurezza approvato al Senato, da lui proposto. Sulla falsa riga di una rigorosa abitudine tutta americana, abbiamo fatto le pulci alle sue dichiarazioni.

Nei giorni scorsi abbiamo esaminato in profondità l’articolo 50-bis del Ddl n° 773, un emendamento del pacchetto sicurezza varato dal governo che mira a reprimere l’utilizzo di internet per commettere reati di opinione. Dopo le polemiche che hanno accolto l’approvazione in Senato, Alessandro Gilioli ha intervistato il senatore Gianpiero D’Alia, padre della norma contestata. Negli Stati Uniti, quando un dibattito rischia di prendere l’onda delle emozioni, si cerca di tornare prontamente al fact check, all’analisi secca e puntuale dei fatti. Abbiamo provato a fare lo stesso con le dichiarazioni fornite dal senatore D’Alia, il cui contesto può comunque essere fruito nella sua interezza ascoltando l’intervista che anche qui riproduciamo.


Fonte: Piovono Rane, blog di Alessando Gilioli

 
Sen. Gianpiero D’Alia, al minuto 1′30″: «Poichè
non vi è alcuno strumento nell’ordinamento che consente intervento immediato, qualora ovviamente si ravvisi un’ipotesi di reato, cioè qualora la magistratura stia indagando, [...] il ministro dell’Interno interviene con uno strumento di natura squisitamente cautelare che serve a evitare che vi sia una moltiplicazione di questi siti o di queste manifestazioni illecite sulla rete.»

FACT CHECK: Il nostro ordinamento dispone già di questi strumenti: ne dispongono sia quello nazionale (la polizia postale già opera attivamente su questo fronte e gli interventi di urgenza sono comunque ammessi anche in virtù del decreto legislativo 70/03, attuazione della direttiva comunitaria sul commercio elettronico 2000/31 CE), sia quello internazionale, a livello di cooperazione penale. Anche qualora il sito che ospita contenuti illegittimi non si trovi fisicamente in Italia, la giurisdizione del nostro paese esiste se il comportamento illecito spiega i propri effetti anche in territorio nazionale. È possibile emettere ordini transfrontalieri diretti ai gestori dei siti imponendo loro di eliminare un contenuto dai server di proprietà. L’oscuramento tramite Dns contemplato invece dal 50-bis, del resto, non si rivolge ai gestori dei siti bensì ai provider, con l’effetto di impedire il traffico nazionale verso il sito che si ritiene ospiti il contenuto illegittimo, mentre lascia che tale contenuto continui a sopravvivere nel sito di origine. Non solo: impedendo l’utilizzazione del servizio a tutti gli utenti italiani lo si impedisce automaticamente anche all’autore del reato con possibili conseguenze per la raccolta dei file di log a fini probatori. Considerando, inoltre, che nel nostro ordinamento vige la separazione dei poteri e che la magistratura già dispone di tutti gli strumenti adatti per potere intervenire, rimane ancora dubbia la necessità di prevedere l’intervento del governo nei confronti dei provider.


Sen. Gianpiero D’Alia, al minuto 2′57″: «Se il gestore del sito non si fa carico di cancellare questi soggetti dal sito è giusto che il sito venga oscurato. Il ministero diffida il gestore. Il gestore poi ha due possibilità: o ottemperare, e quindi cancellare diciamo dal sito i gruppi, oppure non ottemperare. Se non ottempera si rende complice di chi inneggia a Provenzano e Riina e quindi è giusto che venga oscurato.»

FACT CHECK: La procedura puntualizzata in questa occasione, e cioè la preventiva interlocuzione con i gestori dei siti, non è contemplata dalla lettera della norma. E comunque non introduce a sua volta niente di nuovo nel nostro ordinamento, poiché i fornitori di servizi su web (come appunto Facebook) sono già soggetti all’autorità della magistratura italiana e in particolare, fermo restando l’assenza di un loro obbligo di controllo su tutti i contenuti ospitati sui loro server, possono essere imputabili di concorso con l’autore del reato se non si attivano entro i tempi indicati dal magistrato per rimuovere o eseguire l’ordine che viene loro imposto. Un grosso problema non considerato è, tra l’altro, il tempo di ripristino del servizio e come possano chiedere i gestori dei siti un eventuale risarcimento dei danni per interruzione del servizio qualora si dimostrasse un errore giudiziario (sempre se possiamo chiamarlo così dato che l’inibizione all’accesso presso i servizi oscurati sarà effettuato dal ministero dell’Interno). Resta da chiarire a chi spettano le eventuali responsabilità risarcitorie.


Sen. Gianpiero D’Alia, al minuto 3′42″: «Le faccio un esempio: se su YouTube esce un video [...] in cui quattro ragazzi picchiano un loro coetaneo disabile - peraltro in questo caso siamo in presenza della rappresentazione di un reato, non è che siamo in presenza di un’apologia [...] - è giusto che un sito lo mantenga? Io credo di no».

FACT CHECK: La magistratura, che è anche nel caso dell’art. 50-bis è l’organo di impulso per la rimozione dei contenuti illeciti, ha già adesso tutti i poteri per chiederne la rimozione senza che sia necessario l’intervento del ministero. Inoltre si continua a parlare dei fornitori di servizi e non dei fornitori di connettività. Peraltro, nel caso di Google Video (che il senatore attribuisce erroneamente a YouTube), il contenuto incriminato è stato eliminato non appena la segnalazione è arrivata. Dal momento in cui la legge (parliamo sempre del decreto legislativo 70/03) non ritiene imputabile il provider di servizi per omissione di controllo su tutti i contenuti che esso ospita, a meno che si rifiuti di ottemperare alla richiesta di un magistrato in considerazione dell’ampiezza di comunità come Facebook, l’interruzione di servizio prevista dall’articolo 50-bis sembra costituire una sorta di punizione indiretta e ulteriore nei loro confronti. Ciò perché, caricando un soggetto diverso dal provider di servizi e dall’autore del reato di responsabilità, e cioè il fornitore di connettività, la procedura dell’art. 50-bis finisce per diventare una pena accessoria verso il fornitore di servizi che, in caso di mancata ottemperanza all’ordine della magistratura, è soggetto alle responsabilità che già sappiamo, e in più rischia un pesante danno alla sua attività economica perché viene sospeso l’accesso al servizio da parte di una intera nazione.


Sen. Gianpiero D’Alia, al minuto 4′48″: «I commenti a un blog non è che sono diversi. Se io in un commento dico che le Brigate Rosse hanno fatto bene a uccidere Moro, questa si chiama apologia di reato. Che io lo faccia sul blog, o lo faccia con un telegramma, lo faccia con un bigliettino o lo faccia con un comunicato stampa non cambia, sempre di reato si tratta. E va perseguito. Va perseguito colui il quale se ne fa complice pubblicando queste porcherie.»

FACT CHECK: Tralasciando il discorso già fatto sulla pluralità di forme che possono avere i contenuti nel web contemporaneo e soffermandoci sulla sola ipotesi del blog tradizionale, che sembra essere l’unica considerata dal senatore, è pacifico nel nostro ordinamento che l’autore del blog possa essere chiamato in concorso con l’autore del commento per il reato commesso dal commentatore, a patto che il reato venga accertato e sussistano i requisiti dell’articolo 110 del codice penale. Anche in questi casi, peraltro da tempo noti al nostro ordinamento, non vi è motivo di ritenere che l’intervento della magistratura abbia bisogno dell’ausilio del ministero dell’Interno. Tutte le dichiarazioni di principio fatte dal senatore sono condivisibili, ma sembrano già essere confortate da adeguati strumenti già presenti nel nostro ordinamento e, soprattutto, la pericolosità sociale dei reati individuati dall’articolo 50-bis sembra sproporzionata agli effetti che la norma potrebbe perseguire.


...per ora trattengo i commenti...

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